TRACCIA N. 7 (CIVILE)

Livello difficoltà    ★★★✩✩

TRACCIA N. 7 (CIVILE)

Avvocato si cancella volontariamente dall’albo: il processo deve essere interrotto?

Tizio, a seguito di un incidente stradale provocato da ignoti, si recava dal proprio legale di fiducia, Mevio, per citare in giudizio la propria assicurazione, al fine di ottenere un adeguato risarcimento dei danni.

Orbene, dopo aver instaurato il giudizio e quando la causa era ancora pendente, Mevio si cancellava volontariamente dall’albo degli avvocati.

Tuttavia, il giudizio proseguiva ed il Giudice rigettava la domanda per insufficienza di prove, condannando Tizio al pagamento delle spese legali.

Dunque, Tizio si reca da un altro legale al fine di ricevere delucidazioni sulla possibilità di impugnare la sentenza pronunciata dal Giudice.

In particolare, riteneva che il giudizio si sarebbe dovuto interrompere in ragione della cancellazione dall’albo del suo avvocato di fiducia Mevio.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga parere motivato analizzando la questione sottesa al caso in esame.

SOLUZIONE SOMMARIA

Si deve, in primo luogo, rilevare che Mevio ha effettuato la cancellazione dall’albo degli avvocati quando la causa era ancora pendente.

Orbene, l’art. 301 c.p.c. prevede che “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso…

Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa”.

Ciò posto, ai fini di una corretta soluzione del caso in esame, occorre verificare se possa rientrare nelle cause di interruzione del processo anche la cancellazione volontaria dall’albo.

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha precisato che vi è la necessità d’una interpretazione costituzionalmente conforme dell’articolo 301 c.p.c., comma 1.

In particolare, al fine di garantire correttamente il diritto di difesa, deve essere ricompresa tra le cause di interruzione del processo anche l’ipotesi di cancellazione volontaria dall’albo.

Dunque, per estendere l’articolo 301 c.p.c., comma 1, anche al caso della cancellazione volontaria dall’albo in via di interpretazione costituzionalmente conforme deve valorizzarsi la ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non rilevando la causa (volontaria od a autoritativa).

Difatti, occorre accertare unicamente che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato.

Ciò detto, e posta l’equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è, altresì, pacifico che la causa interruttiva determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza.

Quindi, in tal caso, è preclusa ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

Tuttavia, ove il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità solo dalla parte colpita dal predetto evento, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari.

Invero, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza (Cass. 1574/2020).

In conclusione, Tizio potrà impugnare la sentenza con cui è stata rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni atteso che il suo legale Mevio, durante il giudizio, si era cancellato dall’albo degli avvocati, circostanza questa che avrebbe dovuto comportare l’immediata interruzione del procedimento.

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