TRACCIA N.8 (PENALE)

Livello difficoltà    ★★★✩✩

Rapina con una pistola giocattolo. Sussiste l’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso delle armi?

Tizio, trovandosi in una pessima situazione economica, decideva di derubare Caio, ricco imprenditore.

Dunque, lo avvicinava nelle ore serali in una strada priva di illuminazione notturna.

In particolare, brandendo una pistola giocattolo, lo costringeva a consegnargli tutte le banconote di cui era in possesso.

Caio, intimorito dalla presenza dell’arma, assecondava le richieste di Tizio, il quale fuggiva dopo essersi impossessato del denaro della vittima.

Tuttavia, le autorità competenti, dopo accurate indagini, accertavano la condotta posta in essere da Tizio individuando, altresì, l’identità del reo.

Dunque, Tizio si reca dal proprio legale di fiducia al fine di essere reso edotto in ordine alle conseguenze penali della sua condotta.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga parere motivato individuando la questione giuridica sottesa al caso in esame.

SOLUZIONE SOMMARIA

Si deve, in primo luogo, rilevare che l’art. 628 c.p. punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Dunque, è evidente che, nel caso in esame, Tizio ha posto in essere il reato di rapina.

Ciò posto, occorre, quindi, verificare se possa configurarsi l’aggravante di aver commesso il fatto con l’utilizzo delle armi in quanto durante la rapina il reo ha utilizzato una pistola giocattolo.

Al riguardo, il Supremo Consesso ha ritenuto che, ai fini della configurabilità di tale aggravante, i segni identificativi dell’arma giocattolo (come il tappo rosso) non devono essere visibili.

Quindi, assumono rilevanza sia le condizioni oggettive di visibilità che la percezione “soggettiva” della vittima.

Pertanto, sussiste la detta l’aggravante ove la minaccia sia compiuta con un’arma giocattolo nel caso in cui tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo “visibile” alla persona offesa.

In sostanza, la Suprema Corte ha affermato che è la visibilità, e non l’esistenza del tappo, ad escludere la configurabilità dell’aggravante, per la quale rileva solo l’apparenza estrinseca dell’arma (Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 11/03/2003, Rv. 224796).

Dunque, per configurare l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma “giocattolo” che non sia immediatamente riconoscibile come tale.

Difatti, la circostanza sussiste quando l’azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che “appare” come un’arma da sparo.

Quindi, la sussistenza dell’aggravante dipende non solo dalla totale assenza sull’oggetto dei segni dell’arma da gioco (tappo rosso), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima.

L’accertamento della riconoscibilità dell’arma come un oggetto da gioco deve essere dunque effettuato valutando sia le circostanze ambientali “oggettive” che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo (tappo rosso e similari), sia la percezione “soggettiva” che la vittima ha avuto di quei segni.

Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che Tizio abbia posto in essere il reato di rapina aggravato dall’uso delle armi in quanto Caio aveva ritenuto che il suo aggressore fosse in possesso di una pistola e non di un giocattolo.

Ciò appare confermato dalla circostanza che la rapina era stata posta in essere durante le ore serali in una strada priva di illuminazione; pertanto, Caio non aveva la possibilità di comprendere che si trattasse di un giocattolo in ragione della scarsa visibilità.

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