Livello difficoltà ★★★✩✩
Autovettura difettosa già dal primo utilizzo.
L’acquirente, dopo due anni dall’acquisto, può chiedere la restituzione della somma corrisposta?
Tizio acquistava un’autovettura dalla società Alfa corrispondendo la somma di €30mila.
Orbene, sin dal primo utilizzo l’acquirente riscontrava numerosi difetti che segnalava tempestivamente alla società venditrice.
In particolare, nell’arco del primo anno dall’acquisto, si erano resi necessari cinque interventi di riparazione, posti a carico del venditore.
Tuttavia, nonostante le continue richieste di Tizio, la società Alfa si rifiutava di sostituire l’autovettura.
Peraltro, nell’anno successivo Tizio riscontrava ulteriori malfunzionamenti al motore e, in due occasioni, doveva lasciare il proprio veicolo presso l’officina della società Alfa per ulteriori riparazioni.
Quindi, trascorsi 2 anni, Tizio chiedeva alla società Alfa la risoluzione del contratto di acquisto del veicolo e la restituzione della somma corrisposta.
Tuttavia, la società venditrice non accoglieva tale richiesta.
Dunque, Tizio si reca dal proprio legale di fiducia al fine di ricevere delucidazioni sulla questione; il medesimo riferisce, altresì, che l’autovettura continua a presentare diversi malfunzionamenti.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga un parere motivato analizzando la questione sottesa al caso in esame.
SOLUZIONE SOMMARIA
Ai fini di una completa risoluzione del caso in esame, si deve in primo luogo rilevare che il legislatore, nell’ottica di dare risalto al principio di conservazione del contratto, ha optato per una gerarchia dei rimedi a tutela del consumatore, distinguendo rimedi primari e rimedi secondari.
Invero, come emerge dal dato normativo, nel caso di non conformità del bene al contratto, il consumatore è tenuto a chiedere in un primo momento la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e solo qualora ciò non sia possibile, ovvero sia manifestamente oneroso, è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari.
In particolare, ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo, il consumatore può richiedere la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Al riguardo, occorre tenere conto della natura del bene e dello scopo per il quale è avvenuto l’acquisto.
In sostanza, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Ciò posto, nel caso in esame la società venditrice non ha provveduto a riparare o sostituire il veicolo in un congruo termine.
Invero, si deve ritenere che sia stato superato ogni limite di ragionevolezza, tenuto conto degli intuibili disagi sopportati dall’acquirente.
Inoltre, la società Alfa ha negato la sostituzione del bene, pur in presenza di difetti che lo rendevano inidoneo all’ordinario uso, e nonostante i vari tentativi di riparazione inizialmente compiuti non si fossero rivelati in grado di porre rimedio ai problemi sorti.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità (Cass. n. 10453/2020).
In tale ottica, ed avuto riguardo al caso in esame, occorre prendere atto della circostanza che dall’acquisto del veicolo alla richiesta di risoluzione del contratto erano trascorsi due anni nei quali la vettura era stata sottoposta a numerosi interventi di riparazione.
Dunque, tenuto conto della natura e dello scopo per cui era stata acquistata l’auto, tale situazione ha superato ogni limite di ragionevolezza anche in relazione agli intuibili disagi sopportati dall’acquirente.
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove l’acquirente abbia inizialmente richiesto la riparazione del bene, non è preclusa la possibilità di agire per la risoluzione del contratto, qualora sia scaduto il termine ritenuto congruo per la riparazione, senza che il venditore vi abbia tempestivamente provveduto, ovvero se la stessa abbia arrecato un notevole inconveniente.
Orbene, nel caso in esame, il malfunzionamento dell’autovettura si era manifestato con un’intensità ed una frequenza tali da richiedere, nel solo primo anno dall’acquisto cinque interventi di riparazione. Pertanto, era stata richiesta, ma senza esito, la sostituzione del veicolo.
È, quindi, evidente che Tizio non abbia potuto utilizzare con regolarità il veicolo, in quanto “disturbato” dai continui malfunzionamenti.
Inoltre, considerata la cospicua somma spesa dallo stesso e le numerose riparazioni non risolutive apportate al veicolo senza che venisse individuata la causa del guasto, si deve ritenere che il bene presenti un difetto di conformità non lieve, tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In conclusione, Tizio potrà richiedere ed ottenere la restituzione della somma di €30mila corrisposta per l’acquisto dell’autovettura.
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