Livello difficoltà ★★★✩✩
Appartamento acquistato da un solo coniuge in regime di comunione legale.
La proprietà di tale immobile è di entrambi i coniugi?
Tizio e Caia, in costanza di matrimonio, avevano adottato il regime della comunione legale.
Tizio, dopo qualche anno, decideva di acquistare a titolo personale un appartamento di proprietà di Sempronio.
In particolare, era intenzionato a locare tale immobile al fine di ottenere mensilmente una sicura fonte di reddito.
Quindi, Tizio, senza dare alcuna comunicazione a Caia, si recava insieme a Sempronio presso lo studio del notaio Filano; dunque, i due stipulavano il contratto di compravendita.
Tuttavia, Caia, venutane a conoscenza, riferiva a Tizio che anche lei doveva ritenersi proprietaria dell’appartamento acquistato.
Tizio, contrariato, si reca dal proprio avvocato di fiducia al fine di ricevere delucidazioni sulla questione.
Il medesimo precisa al legale che nel contratto non era stata inserita alcuna clausola che specificasse l’esclusione della moglie dalla compravendita.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga parere motivato analizzando la questione sottesa al caso in esame.
SOLUZIONE SOMMARIA
Nel caso in esame, si deve valutare se un bene acquistato durante il matrimonio da un coniuge in regime di comunione legale dei beni possa ritenersi di natura personale.
Si deve, in primo luogo, rilevare che il regime della comunione legale dei beni, in considerazione della sua funzione pubblicistica, non è modificabile dal singolo coniuge.
Al riguardo, l’art. 179 c.c., comma 2, prevede che l’acquisto di beni immobili, effettuato dopo il matrimonio, sia escluso dalla comunione solo quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Quindi, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’articolo 179, comma 2, del codice civile, si pone come condizione necessaria, per l’esclusione del bene dalla comunione.
Inoltre, possono essere esclusi dalla comunione unicamente i beni immobili:
1. di uso strettamente personale di ciascun coniuge (art. 179 comma 1, lettera c);
2. che servono all’esercizio della professione (art. 179 comma 1, lettera d);
3. acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art. 179 comma 1, lettera f).
In sostanza, è necessario non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’articolo 179, comma 1, lettere c), d) e f), del codice civile.
Dunque, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, previsto dall’articolo 179 c.c., comma 2, è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene della comunione.
Invero, occorre, altresì, l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate nell’articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f).
Nel caso in esame, Tizio aveva stipulato l’atto di compravendita senza consultare la moglie.
Quindi, Caia non aveva manifestato la volontà di acquistare l’immobile di Sempronio né tantomeno era consapevole che Tizio avesse stipulato tale contratto.
Inoltre, in tale atto non vi era alcun riferimento all’articolo 179 c.c., né un richiamo specifico alle lettere c), d) ed f) dell’articolo 179 c.c..
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che, nel caso in esame, Caia debba ritenersi comproprietaria dell’immobile acquistato da Tizio atteso che la medesima non era presente durante la stipula del contratto di compravendita; inoltre, Tizio non ha apposto in sede di atto di acquisto alcuna dichiarazione di esclusione della moglie dalla compravendita per come previsto dall’art. 179 c.c..
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