Livello difficoltà ★★★✩✩
Cane chiuso in macchina per tutta la notte di Capodanno.
Il padrone è responsabile penalmente?
Tizio, residente a Milano, usciva dalla propria abitazione la notte di Capodanno per portare il proprio cane di grossa taglia a passeggio; in tale occasione incontrava Caio, suo amico di vecchia data.
Quest’ultimo convinceva Tizio a festeggiare il nuovo anno insieme presso un noto pub.
Dunque, Tizio, euforico, si recava immediatamente nel garage ove custodiva una piccola autovettura, portando con sé il proprio animale domestico.
Tuttavia, giunto nel parcheggio del locale, lasciava il proprio cane dentro il veicolo e si recava all’interno del pub.
Alcuni passanti notavano l’animale chiuso nell’autovettura e dopo qualche ora contattavano i Carabinieri che giungevano sul posto accertando la condotta posta in essere da Tizio.
Dunque, quest’ultimo si reca dal proprio legale di fiducia al fine di essere reso edotto in ordine alle possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga parere motivato individuando la questione giuridica sottesa al caso in esame.
SOLUZIONE SOMMARIA
Ai fini di una corretta disamina del caso in esame, si deve valutare se chi lasci il proprio animale domestico all’interno di un’autovettura per diverse ore configuri il reato di cui all’art. 727 c.p..
Invero, tale norma punisce chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura cagionandogli gravi sofferenze.
In sostanza, la norma mira a preservare l’animale da condizioni di detenzione o custodia per lo stesso foriere di patimenti, ovverosia tali da infliggergli un dolore che ecceda la soglia di tollerabilità.
Ciò posto, si deve rilevare che anche nel caso in cui l’abitacolo di un’autovettura non sia di per sé un ambiente incompatibile con la natura degli animali domestici, potrebbe, comunque, essere integrata la condotta prevista e punita dall’articolo 727 c.p..
Difatti, si tratta pur sempre di un ambiente diverso dal loro habitat naturale e di dimensioni anguste; rileva, al riguardo, il contesto e la durata dello stazionamento dell’animale al suo interno.
Invero, dalle condizioni complessive che caratterizzano la detenzione possono derivare le gravi sofferenze configuranti l’elemento costitutivo della contravvenzione in esame, le quali devono incidere sulla sua sensibilità come essere vivente.
Chiarito tale aspetto, si deve rammentare che nel novellato testo dell’articolo 727 c.p., è stato inserito il requisito della “sofferenza” (fisica o psichica); dunque, vi è stata la chiara scelta legislativa di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro.
In tal modo, viene resa oggettiva la sofferenza percepita dall’animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto.
Dunque, come si desume dalla natura contravvenzionale della fattispecie criminosa, non occorre che la condotta posta in essere dall’uomo si accompagni alla specifica volontà di infierire sugli animali, essendo sufficiente che sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza, e dunque occasionate da mera colpa (Sez. 6, n. 17677 del 22/03/2016 – dep. 28/04/2016, Borghesi, Rv. 267313; Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007 – dep. 07/01/2008, Mollaian, Rv. 238602).
Pertanto, la gravità del patimento inflitto all’animale deve essere valutata sulla base della sofferenza dello stesso, sulle modalità della sua detenzione nonché in base al grado di incompatibilità con la natura dell’animale medesimo.
Tale incompatibilità può essere desunta facendo riferimento a quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell’animale, producendo un dolore, in virtù del patrimonio di comune esperienza e conoscenza per le specie più note, come per l’appunto per gli animali domestici.
Orbene, nel caso in esame, la permanenza del cane nell’auto si era protratta per diverse ore; inoltre, si deve considerare:
- che si trattava di un esemplare di grossa taglia;
- che l’abitacolo era di esigue dimensioni;
- che il fatto si era svolto in una notte invernale senza adeguata protezione dalle intemperie.
Da ciò, si evince l’impossibilità di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche del cane, nonché una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali tale da produrre allo stesso gravi sofferenze.
Alla luce di quanto detto, appaiono evidenti le omissioni poste in essere da Tizio nell’assolvimento dei compiti di cura che devono presidiare il benessere dell’animale detenuto.
Dunque, si deve ritenere che Tizio abbia posto in essere il reato di abbandono di animali in quanto, durante una notte invernale, ha lasciato il proprio cane di grossa taglia all’interno della sua autovettura di piccole dimensioni per diverse ore.
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