TRACCIA N. 9 (CIVILE)

Livello difficoltà    ★★★✩✩

Perdita del bagaglio: quale vettore risponde del risarcimento se il turista ha viaggiato con due diverse compagnie aeree?

Tizio decideva di recarsi in vacanza negli Stati Uniti.

Dunque, si rivolgeva ad una Agenzia di viaggi per acquistare i biglietti delle compagnie aeree Alfa e Beta, così stipulando un unico contratto.

In tal modo, sarebbe giunto nella città di New York senza necessità di ritirare il bagaglio durante le diverse fasi del viaggio.

Tuttavia, arrivato a destinazione, non rinveniva più la sua valigia; invero, risultava dispersa.

Pertanto, tornato in Italia, chiedeva un adeguato risarcimento del danno alle compagnie aeree, le quali, tuttavia, incolpandosi a vicenda, non corrispondevano alcun indennizzo.

Dunque, Tizio si reca dal proprio legale di fiducia per ricevere delucidazioni sulla questione.

Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, rediga parere motivato analizzando la questione sottesa al caso in esame.

SOLUZIONE SOMMARIA

Si deve, in primo luogo, rilevare che, ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti.

Dunque, in caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio.

Ciò posto, si deve, altresì, rilevare che nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione (art. 1700 c.c.).

Tuttavia, se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale.

In caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non sia avvenuto nel proprio percorso.

Alla stregua del riportato quadro normativo, dunque, essendo rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell’altro vettore, entrambi devono esserne considerati responsabili solidalmente nei confronti di Tizio.

Traccia-n.9-Sentenza-di-riferimento_Corte-di-Cassazione-Sezione-6-civile-Ordinanza 9 febbraio 2021 n. 3165

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